(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
               Parte I - n. 12 del 24 settembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
(Modifiche all'art. 34 della legge regionale 1° luglio  1994,  n.  29
  (Norme regionali,; per la protezione della fauna omeoterma e per il
  prelievo venatorio)) 
  1.  Dopo  il  comma  4-bis  dell'art.,  34  della  l.r.  29/1994  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  "4-ter.  Nell'arco  temporale  nel  quale  non  ha   efficacia   il
calendario venatorio, la caccia si  svolge  secondo  quanto  disposto
dalla presente legge, dall'art. 18, commi 1, 2, 3 e  5,  della  legge
157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia.