(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 12 del 24 settembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Modifiche all'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali,; per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) 1. Dopo il comma 4-bis dell'art., 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "4-ter. Nell'arco temporale nel quale non ha efficacia il calendario venatorio, la caccia si svolge secondo quanto disposto dalla presente legge, dall'art. 18, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 157/1992 e dalle altre normative vigenti in materia.